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STATUTO
ART.1
(Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita l’Associazione di promozione sociale, legge 383/2000, denominata Ladri d’idee, con sede a Campolungo di Castelnovo ne’ Monti, in via Chiesa vecchia n. 5.
La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della regione Emilia Romagna, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
(Scopi e attività)
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci per attuare come scopo lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;la ricerca e promozione culturale ed etica;lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale; la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;i l conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
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promuovere eventi culturali e artistici;
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organizzare incontri, seminari, convegni, conferenze, mostre, spettacoli, rassegne e manifestazioni culturali in genere;
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promuovere iniziative ricreative, sportive, turistiche e per il tempo libero;
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favorire l’incontro e l’integrazione fra giovani provenienti da paesi diversi;
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promuovere iniziative che favoriscono l’incontro e lo scambio fra le varie istituzioni culturali presenti nel territorio;
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gestire servizi culturali, educativi e per il diritto allo studio.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
L'Associazione:
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per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
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può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 3
(Risorse Economiche)
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
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contributi degli aderenti e dei privati;
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contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
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donazioni e lasciti testamentari;
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entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
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entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
ART. 4
(Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
ART. 5
(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
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mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
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comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
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violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6
(Doveri e diritti degli associati)
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
I soci hanno diritto:
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a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
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a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
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ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
ART. 7
(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
ART. 8
(Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
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approva il bilancio consuntivo;
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nominati i componenti del Comitato Direttivo e ne determina i compensi;
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delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
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delibera l’esclusione dei soci;
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delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 9
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove il Comitato decada oltre la metà dei componenti, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.Al Comitato direttivo spetta di:
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curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
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predisporre il bilancio consuntivo;
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nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
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deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
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provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
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Redigere il regolamento interno.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno (in cui non è ammessa la voce “varie ed eventuali”), luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 10
(Il Presidente)
Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 11
(Scioglimento)
In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
ART. 12
(Norma finale - rinvio)
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.
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